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ICI

Art. 2
Definizione di fabbricati e aree

  1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
    1. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato;

    2. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9 comma 1 del presente provvedimento deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

    3. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 2bis
Aree fabbricabili non soggette all'ICI

  1. Al fine dell'individuazione delle aree fabbricabili soggette all'Imposta Comunale sugli immobili, si applicano inoltre i seguenti criteri allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e di rendere efficienti ed economica l'attività dell'Ufficio Tributi:
    1. non sono considerate aree fabbricabili i terreni pertinenziali non frazionabili e non alienabili senza compromettere, in termini di distanze e servitù, gli insediamenti esistenti;

    2. per le aree a servizio di insediamenti produttivi si considera area fabbricabile la quota di terreno eccedente il doppio della superficie coperta dei fabbricati esistenti, con un minimo di mq.200;

    3. la non assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili delle aree indicate alla precedente lett. a) deve essere espressamente dichiarata dal contribuente allegando relazione redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti la capacità di esprimere volumetria sul lotto di terreno costituente pertinenza di eventuali fabbricati esistenti, con un minimo di 100 mc. Tale capacità deve essere calcolata sulla base dei parametri dettati dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico;

    4. la non assoggettabilità cessa in caso di acquisto della mera volumetria, svincolata dal terreno, o di sfruttamento della stessa

Art. 2ter
Decorrenza assoggettamento all'ICI aree fabbricabili

  1. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.