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Art. 7
Esenzioni
- Sono esenti dallimposta:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nellultimo periodo del comma 1 dellart. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui allart. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/l a F/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui allart. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente allesercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista lesenzione dellimposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarali inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui allart. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
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