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Art. 10
Versamenti e dichiarazioni

  1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

  2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno (*) pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla basedelle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda versata entro il 16 dicembre (*) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta comunque facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

    2bis. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, mediante comunicazione con apposito modello da inoltrarsi all'Ufficio Tributi Comunale prima dell'emissione di avvisi di accertamento o liquidazione dell'imposta. Per i versamenti effettuati prima dell'adozione della presente modifica regolamentare (27-11-2003), la predetta comunicazione di individuazione degli immobili e dei contitolari può essere presentata entro 30 giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'imposta.

  3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per diletto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

  4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a lire 20.000.

  5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c. c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

  6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

  7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte la parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.

  8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendila dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

(*) termine stabilito dall'art. 37, comma 13 della Legge 04.08.2006 N. 248