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Art. 14
Riscossione coattiva

  1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 14bis
Rateizzazioni

  1. Su richiesta del contribuente, il Funzionario Responsabile concede la rateizzazione dei pagamenti delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi a seguito di attività di accertamento o risultanti da cartelle esattoriali emesse a seguito di ruolo coattivo. La rateizzazione può essere concessa, unicamente, per importi superiori ad Euro 500,00 considerati per ogni singolo avviso di liquidazione o cartella e per n. 4 rate massime trimestrali. Il provvedimento di rateizzazione decade in caso si mancato pagamento di due rate consecutive.