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Art. 16
Sanzioni ed interessi
- Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
- Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 75 al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- Per omesso, infedele o tardivo pagamento dell'imposta si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e commessa la violazione.
- Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
- Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 per ciascuna unità immobiliare.
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