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Art. 16
Sanzioni ed interessi

  1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

  2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 75 al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

  3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

  4. Per omesso, infedele o tardivo pagamento dell'imposta si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

  5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

  6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e commessa la violazione.

  7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

  8. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 per ciascuna unità immobiliare.